Concorso Carabinieri 2025: ecco il bando da 4.918 posti, 1.495 riservati ai cittadini italiani. Ecco i requisiti richiesti e la domanda di partecipazione.
Posti a concorso:
É indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma
quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. I posti a concorso sono così
ripartiti:
a) 3.421, riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale
in servizio, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
b) 1.465, riservati ai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66
del 2010;
c) 32 (di cui n. 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e n. 10 tratti dai civili
in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2) riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (BZ).
Ai sensi dell’articolo 703, comma 1-bis, del decreto legislativo n.66 del 2010, i posti della riserva a) e quelli riservati ai volontari in ferma prefissata della riserva c), eventualmente non ricoperti per
insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
Requisiti richiesti:
Alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini
italiani che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, siano:
volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) e in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno
12 mesi con età non superiore a venticinque anni compiuti; tale riserva, ai sensi dell’articolo 2198-
quater del decreto legislativo n. 66 del 2010, non opera nei confronti dei volontari in rafferma
biennale;
volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno 12 mesi
di servizio, con età non superiore a venticinque anni compiuti.
2. Alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), possono partecipare i cittadini
italiani che, in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4, abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età, fermo restando la possibilità di presentare domanda di partecipazione al
concorso da parte del minore che ha compiuto il 17° anno di età, acquisito il consenso dei genitori o di
chi esercita la responsabilità genitoriale, e non abbiano superato il giorno di compimento del
ventiquattresimo anno di età. Per i militari in rafferma biennale il limite di età è fissato in venticinque
anni, ai sensi dell’articolo 2198-quater del decreto legislativo n. 66 del 2010. Gli aumenti dei limiti di
età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non trovano applicazione.
3. Alla riserva dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Per tutte le riserve dei posti possono partecipare coloro che:
a) se militari già in servizio, ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
b) se militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti di cui ai precedenti
commi 2 e 3 (civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo), abbiano conseguito o siano in
grado conseguire, nell’anno scolastico 2024/2025, il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università di cui all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l’iscrizione ai corsi di laurea.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza, ovvero
l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38, del decreto legislativo 165 del 2001, consegnando relativa documentazione all’atto della presentazione alla prova scritta di selezione di cui al successivo articolo 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza
o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta. La modulistica è disponibile nel
sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) godano dei diritti civili e politici;
d) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
e) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
f) abbiano tenuto condotta incensurabile;
g) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei
proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera e-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010;
i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei
loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste,
ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di
procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
5. I requisiti di cui ai precedenti commi, ai sensi dell’articolo 638, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4. I medesimi requisiti, fatta eccezione per l’età, compresa
l’idoneità psico-fisica ed attitudinale di cui ai successivi articoli 11 e 12 devono essere mantenuti fino alla
data effettiva di incorporamento presso un Reparto d’Istruzione, pena l’esclusione dal concorso, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo articolo 17, nonché di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente del Regolamento per le Scuole Allievi Carabinieri.
6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano “con riserva” alle prove concorsuali.
La domanda scade il 7 luglio 2025.
La stessa va inviata da seguente sito: link concorso carabinieri
