Anno Accademico: 2023/2024
Tipologia Personale: ATA
Ruolo: Assistente
Nr Posti: 1
Data Scadenza Domanda: giorno 23/12/2023 16:00
Data Inizio Bando: 23/11/2023 15:30
Ente: Accademia di Belle Arti di Bologna
Tra i requisiti richiesti:
titolo di studio: Diploma di scuola superiore di secondo grado che consenta l’accesso agli studi
universitari. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza
prescritta dall’art. 38 del D. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165. Il candidato è comunque ammesso con riserva
in caso di avvenuta presentazione dell’istanza di equipollenza del titolo di studio estero, nel caso il
relativo procedimento non sia ancora concluso;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i nati fino al 1985.
2. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente rendimento insufficiente, o siano dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso o abbiano risolto un
precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
c) coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di
misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento, ovvero condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento
del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; in caso di condanne penali
(anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione,
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti
dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione si
riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con riferimento alle mansioni
connesse con la posizione di lavoro dell’assumendo, del tempo trascorso dal commesso reato, della
sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’ottenimento della riabilitazione;
d) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell’inabilità o
dell’interdizione;
e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale;
f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con il Presidente,
con il Direttore o con un componente il Consiglio di Amministrazione.
universitari. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza
prescritta dall’art. 38 del D. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165. Il candidato è comunque ammesso con riserva
in caso di avvenuta presentazione dell’istanza di equipollenza del titolo di studio estero, nel caso il
relativo procedimento non sia ancora concluso;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i nati fino al 1985.
2. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente rendimento insufficiente, o siano dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso o abbiano risolto un
precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
c) coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di
misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento, ovvero condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento
del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; in caso di condanne penali
(anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione,
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali pendenti, salvo i casi stabiliti
dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione si
riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con riferimento alle mansioni
connesse con la posizione di lavoro dell’assumendo, del tempo trascorso dal commesso reato, della
sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’ottenimento della riabilitazione;
d) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell’inabilità o
dell’interdizione;
e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale;
f) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con il Presidente,
con il Direttore o con un componente il Consiglio di Amministrazione.
Per ulteriori informazioni visita il sito web ufficiale.
Ultima modifica il 10 Dicembre 2023 da Redazione