È stato indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 67 nuove risorse nella Polizia municipale. Di seguito vedremo i requisiti richiesti e le informazioni per inviare la domanda di partecipazione.
La domanda scade il 5 Luglio 2021.
Requisiti richiesti:
a) cittadinanza italiana, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 174/94 e dall’art. 38 D.lgs. 165/01;
b) avere un’età non inferiore ad anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo nel pubblico impiego;
c) diploma di maturità;
d) idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni proprie del posto da ricoprire, così come previsto dal D.M. 28/4/1998 (recante indicazioni sui requisiti minimi psicofisici per il rilascio autorizzazioni al porto d’armi). L’idoneità fisica funzionale allo svolgimento delle mansioni verrà accertata con visita medica di controllo prima dell’assunzione. L’idoneità psicoattitudinale sarà accertata dalla commissione giudicatrice composta, a tal fine, da almeno un esperto in psicologia del lavoro. In particolare i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti fisico/funzionali e psicoattitudinali previsti dalla direttiva approvata con Giunta Regione Emilia Romagna 278 del 14/02/05 (“Direttiva in materia di criteri e sistemi di selezione per l’accesso e per la formazione iniziale degli operatori di polizia locali ai sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 24/03” a cui si fa rinvio – all. a e b riportati in calce al presente bando). Relativamente ai requisiti fisico/funzionali, sono comunque considerati in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva sopra citata, con riferimento a tutte le figure professionali e a tutte le amministrazioni locali dell’EmiliaRomagna, gli operatori di polizia locale già in servizio alla data di adozione della presente direttiva;
e) non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della legge 68/99 e ss.mm.ii;
f) accettare l’obbligo di portare l’arma di servizio;
g) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
h) per i candidati di sesso maschile: non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, ed inoltre, in ottemperanza al divieto di cui all’art. 15, commi 6 e 7, della Legge n. 230/1998, non aver prestato o non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile. Per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile cosi come previsto dall’art. 1, comma 1, L. 2/8/2007 n. 130;
i) possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 5 comma 2 L. 7/3/86 n. 65 e precisamente:
– godimento diritti civili e politici;
– non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
– non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici;
j) non aver subito condanne penali, anche non definitive, o avere pendenze processuali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
k) inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero di decadenza derivante dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
l) patente di guida B e patente di guida A (senza limitazioni). I candidati non in possesso della suddetta patente A (senza limitazioni) si impegnano, in caso di assunzione, a conseguire la stessa entro il termine perentorio e inderogabile di mesi quattro dall’assunzione. Il mancato conseguimento entro tale termine comporta la decadenza dall’assunzione.
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